 |
ESUMAZIONE DELLE SALME
Recupero dei resti mortali delle salme sepolte in terra. Tali resti mortali possono essere tumulati in ossari, loculi, tombe di famiglia, trasferiti fuori Comune o depositati nell'ossario comune.
La tariffa per il compimento dell'esumazione è di Euro 342,75 nel caso di trasferimento dei resti in ossario comune; da Euro 385,56 in su nel caso di tumulazione privata dei resti.
Le tariffe precedenti si intendono ad avvenuta scheletrizzazione della salma. Nel caso contrario si dovrà procedere a nuova inumazione (nel campo indecomposti) per un periodo di 2-5 anni a meno che gli aventi diritto diano il proprio assenso alla cremazione dei resti. In presenza di questi casi si consiglia di contattare gli uffici della Mogliano Ambiente S.p.A. per eventuali chiarimenti sui procedimenti e sulle tariffe.
PROCEDIMENTO
Le esumazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
Esumazioni ordinarie
Le esumazioni ordinarie vengono eseguite da idoneo personale, a seconda del bisogno, scaduto il decennio di inumazione. Vengono regolate dal Sindaco seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.
Esumazioni straordinarie
Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine della Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle a condizione che, in tal caso, non siano trascorsi più di sei mesi dal decesso.
Per le esumazioni straordinarie ordinate dalla autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.
Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario dell'U.S.L. competente per territorio, o da un suo delegato e dall'incaricato del servizio o di custodia.
Per le esumazioni è cura dell'ufficio addetto a tale servizio informare i parenti più prossimi.
NOTE
Salvo i casi ordinati dalla Autorità Giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
b) quanto trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva
contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni della morte e il coordinatore sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute.
Le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle apposite cassette di zinco.
|
 |