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CREMAZIONE DI RESTI MORTALI
Si definiscono resti mortali gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, codificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a 10 e 20 anni. La cremazione di resti mortali è ammessa quando il decesso sia avvenuto dopo l entrata in vigore del D.P.R. 285/1990, previa acquisizione dellassenso del coniuge o, in mancanza, il parente più prossimo. Quando vi sia disinteresse da parte dei familiari alle operazioni di esumazione ordinaria e il sindaco, con pubbliche affissioni, abbia provveduto ad informare preventivamente la cittadinanza del periodo di loro effettuazione e del trattamento prestabilito dei resti mortali (reinumazione o avvio a cremazione), il disinteresse è da valere come assenso al trattamento stesso.
E consentita altresì la cremazione di resti mortali di persona deceduta prima dellentrata in vigore del D.P.R. 285/1990, purché venga richiesta dal coniuge o, in sua assenza, dal parente più prossimo, individuato secondagli articoli 74 e seguenti del codice civile.
Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la documentazione di cui ai commi 4 e 5 art. 79 del D.P.R. 285/1990, recante regolamento di polizia mortuaria, e successive modificazioni.
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